ECOBONUS 2020-21: tutto ciò che c’è da sapere.

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ECOBONUS 2020-21: tutto ciò che c’è da sapere.

Chiamato “Superbonus”, il nuovo Ecobonus 2020 consiste in un’aliquota di detrazione del 110% al pari dei costi effettuati con validità dal 1 Luglio 2020 fino al 31 Dicembre 2021, riguardante le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica delle abitazioni indipendenti o delle unità immobiliari in condominio. Chi ne beneficia potrà:

  • optare per la detrazione in cinque quote annuali di pari importo (questo nel caso in cui effettui direttamente la spesa pagando l’impresa o le imprese che eseguiranno gli interventi).
  • optare per lo sconto in fattura applicato dall’ impresa o dalle imprese che acquisirà un credito d’imposta pari al 110% dello sconto applicato in fattura, che sarà utilizzabile in compensazione sempre in cinque quote annuali di pari importo; queste a loro volta potranno cedere il credito.
  • optare per la cessione del credito ad altri soggetti.

Per poter sfruttare il bonus è necessario comunicare:

  • all’Agenzia delle Entrate unitamente “il visto di conformità” rilasciato dal CAF o da un professionista.
  • ad ENEA entro 90gg dalla fine dei lavori, unitamente l’ “Asseverazione efficienza energetica” che deve essere redatta da un tecnico abilitato al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento degli stessi ; nel caso di interventi antisismici occorre presentare l’“Asseverazione rischio sismico”, rilasciata sempre da un tecnico competente.

Poichè per usufruire del Superbonus è sempre necessario certificare l’avvenuto miglioramento di 2 classi energetiche, risulta necessario prevedere un A.P.E. ante intervento e uno post intervento.

QUALI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI DEL SUPERBONUS?

Elenchiamoli qui di seguito:

  • i condomìni per interventi sulle parti comuni;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per un massimo di 2 unità abitative;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP). In questo caso, il limite di tempo per godere della detrazione al 110% sulle spese relative a interventi di riqualificazione energetica è il 30 giugno 2022;
  • le cooperative di abitazione a proprietà, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente agli interventi destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Non può essere fruito, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

QUALI SONO I TIPI DI INTERVENTI EFFETTUABILI?

È fondamentale ricordare che gli interventi agevolabili si suddividono in due tipi, quelli “trainanti” e quelli “trainati”: quest’ultimi vengono chiamati così perchè per poter usufruire del bonus è necessario eseguirli congiuntamente ad almeno uno di quelli “trainanti”. Un altro punto importante è il miglioramento complessivo della classe energetica, che deve raggiungere il massimo possibile o comunque migliorare di due classi; ma vediamo quelli “TRAINANTI” qui di seguito, ognuno con le proprie specifiche:

  • Interventi A: di isolamento termico delle strutture opache (ad esempio il cosiddetto cappotto termico) sulle superfici verticali, orizzontali e inclinate che interessino almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. L’edificio interessato può essere un condominio, un edificio unifamiliare, oppure un’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari purché sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi.
  • Interventi B: di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati sule parti comuni dotati di: caldaie a condensazione ad acqua con efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente almeno pari alla classe A, pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con sonde geotermiche ed eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo; impianti di microcogenerazione, collettori solari per la produzione di acqua calda destinati alla climatizzazione invernale, alla climatizzazione estiva nel caso di pompe di calore reversibili, e alla produzione di acqua calda sanitaria.
  • Interventi C: di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti su parti comuni dell’edificio con impianti centralizzati, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione, dove si potrà effettuare l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
  • Interventi D: di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti per gli edifici unifamiliari o per unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari purché siano funzionalmente indipendente e dispongano di uno o più accessi autonomi, dotati di: caldaie a condensazione ad acqua con efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente almeno pari alla classe A, pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con sonde geotermiche ed eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, impianti di microcogenerazione, collettori solari per la produzione di acqua calda destinati alla climatizzazione invernale, alla climatizzazione estiva nel caso di pompe di calore reversibili, e alla produzione di acqua calda sanitaria.
  • Interventi E: di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti potrà essere effettuata con impianti di caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle sugli edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari purché siano funzionalmente indipendente e dispongano di uno o più accessi autonomi, ed esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione.
  • Inoltre, si potranno effettuare tutti gli interventi compresi nel cosiddetto “sisma bonus“, ossia tutti gli interventi che hanno l’obiettivo di rendere più sicuro l’edificio in termini di minore rischio sismico.

Illustriamo adesso quelli “TRAINATI”:

  • Interventi F: di efficientamento energetico che rispettano i requisiti richiesti per l’Ecobonus, quindi: sostituzione di infissi, installazione di pannelli solari per la produzione di acs, sostituzione di impianto di climatizzazione invernale autonomo di una u.i. in condominio.
  • Interventi G: di installazione di impianti solari fotovoltaici con o senza accumulo.
  • Interventi H: di installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

QUALI SONO LE SPESE MASSIME DEFINITE PER OGNI INTERVENTO?

INTERVENTI 1SPESA MASSIMA
Interventi di isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.  Euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari indipendenti.

Euro 40.000 per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari.

Euro 30.000 per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
INTERVENTI 2SPESA MASSIMA
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici.Euro 20.000 per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari.
Euro 15.000 per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
INTERVENTI 3SPESA MASSIMA
Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento
e/o il raffrescamento e/o la fornitura
di acqua calda sanitaria a condensazione.



 Euro 30.000
INTERVENTI 4SPESA MASSIMA
Interventi di efficientamento energetico
eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi e che assicurino il miglioramento della classe energetica.

Interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici sottoposti a vincoli, anche non realizzati congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi, che assicurino il miglioramento della classe energetica.




Limiti di spesa previsti per ciascuno intervento.
INTERVENTI 5 SPESA MASSIMA
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, eseguito congiuntamente ad uno degli interventi sopra indicati.

Installazione, contestuale o successiva all’installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati.


Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra indicati.
Euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale.
Euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo, nel limite di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.

Euro 3.000.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento, è consigliata la lettura del documento PDF denominato “Guida” dell’Agenzia delle Entrate presente al link sottostante, contenente tutte le informazioni specifiche (vedesi Tabella n. 4): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25.